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Elezioni: Cga respinge ricorso contro sindaco Bianco

Home Politica Elezioni: Cga respinge ricorso contro sindaco Bianco
Elezioni: Cga respinge ricorso contro sindaco Bianco

Anche il Consiglio di Giustizia Amministrativo della Regione Siciliana ha respinto, ritenendolo infondato, l’appello presentato dall’avv. Angelo Patané, che è stato condannato alle spese, contro l’esito delle elezioni a sindaco vinte da Enzo Bianco. Patanè – terzo dei non eletti al Consiglio di “Tutti per Catania” lista in appoggio del sindaco uscente Raffaele Stancanelli – aveva presentato un primo ricorso al Tar in cui si sosteneva che, escludendo le schede nulle e quelle bianche, Bianco non avrebbe raggiunto il 50,62% dei voti validi come calcolato dall’Ufficio centrale elettorale e quindi sarebbe dovuto andare al ballottaggio con Stancanelli.
Il Tar, nel febbraio del 2014, aveva ritenuto inammissibile il ricorso anche nella parte in cui si chiedeva l’annullamento dell’elezione del Consiglio comunale e Patanè aveva fatto ricorso al Consiglio di giustizia amministrativa. Il Cga, come detto, ha ritenuto infondato l’appello per varie ragioni, tra cui quella che Patané, non candidato alla carica di Sindaco, era privo di “legittimazione processuale’ e di “interesse ad agire”.
Nel merito, il Cga ha confermato “l’orientamento già più volte espresso ‘in precedenti analoghi (pur se non identici)'” ritenendo che ogni riferimento ai “voti validi” operato dal Legislatore della Legge regionale n.35 del 1997 “serva a indicare non il ‘totale di tutti i voti espressi’ nell’ambito di quella specifica competizione elettorale, ma esclusivamente i voti espressi, rispettivamente o per l’elezione dei Sindaci o per le Liste consiliari al fine dell’elezione del Consiglio”.
Per il Cga “posto che non è ravvisabile alcuna specifica e precisa regola costituzionale che imponga il ballottaggio in casi specificamente prestabiliti” occorre concludere “che l’atto di proclamazione impugnato e l’intero procedimento di elezione del sindaco” è legittimo.
Nella sentenza si aggiunge che “nel peculiare sistema elettorale introdotto dalla legislazione regionale più volte richiamata, l’elettore è chiamato a esprimere, seppur in una medesima tornata elettorale e mediante una scheda unica, non già un ‘voto unico’, ma due differenti voti con autonome finalità istituzionali”.
Ciò considerato, al Consiglio di Giustizia Amministrativo “non resta che sottolineare che … nessuna norma costituzionale appare violata e che appare costituzionalmente legittimo (…), oltre che corretto (in senso lato) sotto il profilo logico-giuridico, il fatto che ai cittadini aventi diritto al voto che decidono di astenersi dal votare” sono pienamente consapevoli delle conseguenze della propria decisione.
Secondo il Cga, poi, l’accertata infondatezza che ha portato a respingere l’appello principale “rende improcedibile l’appello incidentale”, riguardante la proclamazione dei Consiglieri Comunali, legato al primo. Il collegio era formato da Marco Lipari, presidente, Carlo Modica de Mohac, consigliere estensore, e i consiglieri Antonino Anastasi, Alessandro Corbino e Giuseppe Barone.

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