Dipendente Ente Professionale posto in mobilità a zero ore senza alcun tipo di sostegno al reddito

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Dipendente Ente Professionale posto in mobilità a zero ore senza alcun tipo di sostegno al reddito

Il Presidente Regionale dell’Associazione dei Consumatori d’Italia CONSITALIA, in riferimento a specifiche segnalazioni ricevute tramite lo SPORTELLO DIFESA DEL CITTADINO a cui si è rivolto l’utente  il quale dichiara di essere Dipendente presso Ente di Formazione Professionale IRAPS ONLUS  sede di Catania oggetto di interdizione ad opera dell’amministrazione regionale a causa di gravi fatti addebitati dagli organi inquirenti (Operazione Pandora), il quale sin dall’ anno 2014 è stato posto in mobilità a zero ore secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e dal CCNL di categoria, non è stato destinatario di alcun tipo di sostegno al reddito, nessuna contribuzione sin dall’immissione nel regime di mobilità, posizione INPS anomala, posizione aperta stante che il rapporto di lavoro nella formazione professionale è inscindibile nella posizione in cui è stato collocato agli atti d’ufficio (procedura ratificata dall’ufficio del lavoro e dalle sigle sindacali firmatarie di contratto), ha scritto al Presidente della Regione Siciliana, all’ Assessorato Regionale dell’Economia – Dipartimento Bilancio,  all’Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, all’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale.  Premesso che:

− La Formazione Professionale materia di rango costituzionale e statutaria in Sicilia risulta disciplinata esclusivamente dalla L.R.n.24/1976 e s.m.i., nonché per quanto attiene ai principi guida della detta competenza regionale normativa in materia dalla legge quadro n.845/1978 e che, per effetto del riassetto organizzativo degli uffici dell’Amministrazione regionale di cui alla L.R. n. 19/2008, la competenza in materia di Formazione Professionale è transitata dall’ Assessorato Regionale al Lavoro all’ Assessorato Regionale all’Istruzione e alla Formazione Professionale;

− Le disposizioni normative regionali che in Sicilia disciplinano, in base alla competenza legislativa “esclusiva”, il settore della Formazione, si coordinano e si integrano non solo con il CCNL di categoria vigente, ma altresì con le Leggi Regionali nn.24/76 (che istituisce e finanzia la formazione professionale),25/93 (garanzie occupazionali e retributive),23/2002 (pagamenti del personale),4/2003 (fondo di garanzia) e con la Circolare Assessoriale n.10 del 5 ottobre 1994 (Istituzione Liste di Mobilità);

− La normativa regionale afferente le tutele del personale prevede altresì ulteriori forme di tutela stabilite dal CCNL e da altre Leggi e Circolari attuative, nel caso in cui gli operatori del settore, come nel caso in specie, con contratto a tempo indeterminato, rimangano parzialmente o totalmente senza incarico a seguito di contrazione delle attività, chiusura dei corsi o delle sedi operative. Al verificarsi di tale circostanza Enti e Regione (come nel caso dell’utente in questione) nell’ ambito dei rispettivi compiti e responsabilità, sono obbligati a dare attuazione ai processi di mobilità le cui procedure sono disciplinate esclusivamente dalla c.a. n.10/1994 e dall’ art.2 bis L.R. n. 25/1993;

− I processi di mobilità di cui all’art. 26 CCNL 1994/97 recepito dal CCNL vigente 2011/13 all.12 seconda parte punto 1, nella loro fase iniziale sono disciplinati, oltre che dalle prescrizioni di principio contenute nell’art. 9 quarto comma L. n. 845/78: “Legge quadro in materia di formazione professionale” dalle procedure contenute nella C.A. n. 10 del 5.10.1994 “Procedure di mobilità. – Disciplina”, la quale, demanda agli Uffici Provinciali del Lavoro (oggi CPI) l’obbligo di istituire dette liste, dopo avere ricevuto dagli enti le schede debitamente compilate dal personale rimasto senza incarico e firmate dal legale rappresentante;

–  Le liste di mobilità rappresentano una collocazione momentanea del personale, rimasto senza incarico ed in attesa di essere trasferito e/o ricollocato presso altro Ente o presso altra struttura Regionale interna e/o esterna al settore della formazione professionale, compatibilmente con le mansioni precedentemente svolte;

–  Di fatto, il lavoratore collocato in mobilità, gli atti di ufficio, rimane formalmente collegato all’ente (non licenziabile) e la Regione è obbligata dopo l’espletamento agli atti d’ufficio, procedure di mobilità, alla Ricollocazione del personale (art. 2 bis L.R. n. 25/93) secondo quanto previsto dall’allegato 12 del CCNL 2011/2013, per il personale inserito nelle liste di mobilità;

– A tal fine, proprio per salvaguardare anche la posizione giuridico- economica dei lavoratori che si trovano in mobilità ed in attesa di essere ricollocati, è stato istituito con l’art. 132 L.R. n. 4/03, il Fondo di Garanzia del personale della Formazione professionale; detto articolo espressamente recita: “è costituito un fondo di garanzia del personale dipendente del settore della formazione professionale iscritto all’albo previsto dall’art. 14 l.R. 6 marzo 1976 n. 24, già posto in mobilità e quello risultante in esubero rispetto alla programmazione del piano regionale dell’offerta formativa finalizzato ad una politica di sostegno al reddito”. I benefici non possono superare i 60 mesi. Grava infatti sul Fondo di Garanzia (rectius sulle casse regionali) di cui al capitolo di bilancio 318110 ogni pretesa patrimoniale rivendicata dal personale della formazione professionale posto in mobilità. Pertanto ,il requisito di legge per l’accesso al beneficio economico di detto Fondo, oltre all’iscrizione all’Albo di cui all’art. 14 l.r. n. 24/76,risulta essere solo ed esclusivamente la collocazione in mobilità secondo le procedure stabilite dalla C.A. n. 10/94. Ciò premesso,  il lavoratore è stato assunto con la qualifica di Formatore presso: ”L’Istituto di Ricerche e Applicazioni Psicologiche e Sociologiche”, ovvero: ”IRAPS ONLUS”, con sede legale in Catania, Via Maria Santissima Assunta n.4,dal 03.05.2006 al 17/12/2013 (Ccnl 1998/2003 Recepito dalla Regione Siciliana con delibera di giunta n.426/2003); ha lavorato alle dipendenza del prelato Ente, con contratto a tempo indeterminato dal 03/05/2006, con qualifica di Formatore, iscritto all’Albo regionale degli operatori della Formazione Professionale, categoria A1,secondo,l’Articolo 14 della Legge Regionale n.24 del 1976. (L.r.24/76). In conseguenza della revoca dell’accreditamento dell’Ente avvenuto in data 23/10/2013 ad opera dell’Amministrazione Regionale, in persona del Dirigente pro- tempore, per gravi fatti e irregolarità individuati dagli organi inquirenti, è stato posto in mobilità a zero ore, nel rispetto della normativa vigente, del contratto collettivo nazionale del lavoro della Formazione Professionale, come, previsto dall’Art.27 del CCNL 1989/1991 e dalla Legge Regionale n.24/76.  Il lavoratore non ha mai avuto erogato quanto dovuto a titolo di indennità di mobilità,(Tabellare Formazione CCNL Livello V Formatore), ne è stato mai ricollocato presso altro Ente di Formazione o in strutture regionale, come, espressamente stabilito dalle Leggi e Circolari Regionali, sulla successiva ricollocazione del personale privo di incarico e collocato in mobilità a zero ore, da tale condotta, ha riportato gravissimo danno, patrimoniale, professionale, morale ed all’integrità psicofisica, in violazione di legge, oltre che perdita di chance, palese discriminazione, nei confronti dell’intera platea di operatori della formazione, in quanto è l’unico dipendente a cui non è stato corrisposto, sin dal 2013, nessun tipo di sostegno al reddito, secondo, quanto previsto ex lege, dalla regione Siciliana, a mezzo del competente Assessorato Istruzione e Formazione Professionale,(gravissimo atteggiamento discriminatorio e lesivo).Stante che la Regione Siciliana, o meglio gli uffici preposti, sembrerebbe abbiano utilizzato esclusivamente, le risorse appostate nel fondo di garanzia (art.132 L.R. n.4/2003),destinate in primis al pagamento del lavoratore, esclusivamente per corrispondere il sostegno al reddito ai lavoratori collocati in CIGD (cassa integrazione guadagni in deroga),tramite interpretazione “estensiva” della legge e della nozione del codice civile, che distingue una Onlus (come il caso de quo) da un’azienda;(istituto non previsto dal CCNL e non applicabile al caso de quo),utilizzando il capitolo di bilancio 318110. (anni 2013-2014-2015-2016-2017,spesa di natura corrente e in conto capitale, risorse, annualmente appostate nel capitolo di bilancio e destinate esclusivamente agli operatori della formazione professionale).

CONSITALIA ha invitato ciascuno dei destinatari della nota, in ragione delle propria responsabilità e competenza, nell’esercizio di specifici compiti, di vigilanza, controllo e intervento, a tutela della normativa in materia di lavoro e della spesa pubblica, a voler intraprendere di autorità, le opportune, utili, iniziative, presso gli Assessorati competenti della Regione Siciliana e con le strutture periferiche degli stessi. (Uffici e Direzione del Lavoro), stante che trattasi di utilizzo e destinazione di fondi pubblici, da cui, per comportamenti non univoci non coerente e discriminanti in vigenza di leggi e CCNL, (come nel caso de quo),potrebbe scaturire un danno erariale.

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