di Enrico e Alessandro Licciardello- Commercialisti
Il recente provvedimento governativo del Ristori-4 (DL 157/2020 in G.U. del 30 novembre), è uscito finalmente alla luce e mette ordine alle scadenze fiscali del corrente anno.
1. Dichiarazioni fiscali
La presentazione delle dichiarazioni dei redditi 2020 per l’anno 2019 e quelle IRAP, usufruiscono di una mini-proroga. Infatti la scadenza originaria del 30 novembre viene spostata al 10 dicembre 2020 e possono usufruirne tutti i contribuenti.
La nuova scadenza si allinea con un precedente provvedimento che aveva prorogato al 10 dicembre 2020 la presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta (modello 770).
2. Versamento acconti Ires, Irap e Irpef
Il pagamento del secondo acconto, o unico acconto, per il 2020 per Ires, Irap e Irpef, avente scadenza il 30 novembre 2020, viene prorogato al 10 dicembre per tutti i contribuenti. Invece, il pagamento del secondo acconto del 30 novembre, viene prorogato al 30 aprile 2021 per i soggetti aventi domicilio fiscale o sede legale nel territorio nazionale con ricavi o compensi non superiore a 50 milioni di euro che hanno subito una diminuzione dei ricavi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.
Inoltre, possono usufruire della proroga al 30 aprile 2021, ma senza tenere conto dell’eventuale diminuzione del fatturato del 33% del primo semestre 2020 rispetto lo stesso periodo del 2019, coloro che si trovano attualmente in una regione a zona rossa o lo erano alla data del 26 novembre 2020.
3. Rottamazione-ter e saldo e stralcio
I contribuenti che si sono avvalsi delle agevolazioni della rottamazione-ter e del saldo e stralcio, possono pagare entro il 1° marzo 2021 le rate in scadenza nel 2020 che, con precedente provvedimento, erano state prorogate al 10 dicembre 2020. Pertanto, entro la data del 1° marzo dovranno essere pagate le quattro rate sospese del 2020 e la prima rata del 2021 relativamente alla rottamazione-ter e le due rate sospese nel 2020 del saldo e stralcio.
4. Altre scadenze
La sospensione dei termini di pagamento riguarda anche la scadenza di dicembre 2020 per i versamenti delle ritenute d’acconto o d’imposta, le trattenute dell’addizionale regionale e comunale operate dai sostituti d’imposta, nonché i contributi previdenziali e assistenziali e l’Iva della liquidazione del mese di novembre e il versamento dell’acconto scadente il 28 dicembre.
Per queste scadenze i versamenti devono essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 marzo 2021, oppure pagate fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con la prima rata entro il 16 marzo.
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