Il Consiglio di Stato ha reso il parere sulla liquidazione dei compensi per la professione forense

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Il Consiglio di Stato ha reso il parere sulla liquidazione dei compensi per la professione forense

Il Consiglio di Stato ha reso il parere sul Regolamento per la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’art. 13, comma 6, l. 31 dicembre 2012, n. 247 (1).

Il Consiglio di Stato ha dato atto dell’apprezzabile intento di procedere non solo al mero aggiornamento dei valori tabellari, ma anche a innovazioni ordinamentali che contribuiscono positivamente  – nei limiti consentiti dallo strumento in esame – a perseguire gli obiettivi di riforma del sistema, in coerenza con quelli contenuti nel PNRR, il Consiglio ha evidenziato l’opportunità di modificare alcune delle disposizioni contenute nello schema di regolamento per conseguire con ancora maggiore efficacia le finalità dichiarate dal Ministero e per rafforzare la portata sistematica dell’intervento.
In particolare il Consiglio ha suggerito:
– di temperare la discrezionalità dell’autorità giudiziaria nell’applicazione dei valori medi dei parametri con un rafforzamento dell’obbligo motivazionale in tal modo addivenendo ad un adeguato bilanciamento delle varie esigenze per favorire un sistema che, garantendo uniformità, omogeneità e adeguatezza dei compensi agli esercenti la professione forense, contribuisca all’obiettivo di interesse generale di rendere più efficiente la funzione giurisdizionale e più effettiva la tutela dei diritti;
– di rendere più pregnante la previsione dell’aumento del compenso del professionista in ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia al fine di incentivare con maggiore decisione e chiarezza l’opera del difensore in tale direzione nell’ottica di perseguire con ogni mezzo la riduzione del contenzioso e il ricorso alla “risorsa giustizia” come extrema ratio, in linea con i principi contenuti nella legge 26 novembre 2021, n. 206 e con gli obiettivi del PNRR, ispirati anche a una cultura della ricomposizione consensuale dei conflitti e al contrasto degli eccessi di litigiosità.
– di attribuire alla disposizione concernente la riduzione del compenso dell’avvocato del soccombente del 75 per cento “nel caso di dichiarata responsabilità processuale ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura civile” una portata più ampia e incisiva, con la dichiarata finalità di ostacolare la proposizione di liti temerarie o controversie bagatellari, evitando ogni riferimento alla parola “liquidabile”, sostituendola con la parola “spettante” al fine di applicarla a tutte le ipotesi di determinazione del compenso del professionista soccombente ai sensi del d.m. in esame.

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