Il rapporto tra la libertà e il diritto

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Il rapporto tra la libertà e il diritto

Il concetto di Libertà non nasce nelle leggi e nel diritto, da esse viene invece definito, limitato, appartiene alla filosofia, alla morale, alla politica, all’economia.

Nel diritto rientrano, e sono normate, alcune delle specificazioni di essa: la libertà di parola, la libertà di religione, la libertà di riunione, la libertà di associazione, di stampa, di difesa, di movimento, di cura, economica, ecc.

A loro volta queste libertà così specificate hanno ulteriori (… e talune numerose) specificazioni.

Si prenda per esempio la libertà di movimento: c’è la Costituzione che la proclama apertis verbis: l’art. 16 stabilisce che “ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza”. Nello stesso tempo in cui la proclama già la limita sottoponendola alla legge e ai criteri generali di salute pubblica come la sanità e la sicurezza.

Sempre nell’ambito della libertà di movimento poi, ci sono interi corpus giuridici che disciplinano le differenti libertà (modi) di muoversi all’interno del territorio in base ai mezzi che si usano per spostarsi da un posto all’altro; autoveicoli, aerei, mezzi a due ruote, bici, monopattini, a piedi.

È appena il caso di osservare che se dal punto di vista linguistico e semantico i termini disciplina, disciplinare e limite, limitare sono molto ben delineati e inconfondibili, in diritto questa loro differenza, spesso, cessa del tutto.

Sicché, dal punto di vista giuridico e della pura logica, disciplinare una libertà equivale, senza alcun’ombra di dubbio, a limitare una libertà. 

Per esempio, in Italia e in quasi tutti i paesi del mondo la libertà di guidare un autoveicolo ha una serie di “pesanti” limiti ed è negata agli individui che non abbiano la patente di guida o che non abbiano 18 anni.

Da noi, per un quindicenne guidare un autoveicolo è un reato penalmente perseguito: gli è negata la libertà di guidare!

Tuttavia nessuno si scandalizza di questa “ingiustizia”, anzi la quasi totalità degli italiani giudica questa limitazione “sacrosanta” perché tutela un’altra libertà ritenuta di gran lunga più importante: la sicurezza pubblica e la libertà di tutti di vivere in salute!

Altro caso abbastanza famoso di libertà “azzoppata” dalla sua disciplina fu la limitazione/disciplina della libertà di scioperare garantita dalla Costituzione.

Essa, dal 1948 al 12 Giugno 1991, fu libera con i soli limiti (molto pochi) che la giurisprudenza aveva codificato. Da quel giorno, in fatto e in diritto – per dirla in giuridichese – si devitalizzò con fortissimi limiti il diritto di sciopero e il Ministro del lavoro firmatario di quella legge non fu un odioso sciovinista conservatore, ma un sindacalista: Franco Marini.

Anche qui, quasi nessuna protesta: nel frattempo erano cambiati i tempi.

Abbiamo riportato questi due esempi, fra i mille che si possono fare, per mettere in luce un concetto, a mio parere essenziale: il valore etico ed effettuale dell’idea di libertà non ha connotazioni giuridiche. 

Il diritto si adegua alle valutazioni e alle esigenze della comunità che di cui è espressione, sarebbe meglio dire della classe dirigente egemone al momento della creazione della norma.

Il diritto, la legge, la norma sono strumenti e come tali possono espletare il loro compito al servizio tanto della virtù quanto del vizio. 

Sono meccanismi di regolazione dei conflitti sociali estranei, per loro natura, al Bene. 

Al contrario la Verità, la Bellezza, la Giustizia, la Compassione non sono meccanismi, essi sono per l’intera Umanità Beni sempre e ovunque.

 

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