Il 25 marzo u.s. è entrato in vigore il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, che reca disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid — 19.
Nonostante la prevista cessazione dello stato di emergenza restano previsioni volte a contrastare il diffondersi del virus Covid-19.
In particolare, ai sensi dell’art. 6, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, per accedere agli uffici della Giustizia amministrativa:
a) personale amministrativo e di magistratura, anche ultracinquantenne:
dal 1° al 30 aprile 2022, ha l’obbligo di esibire una delle certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione, guarigione o test (cosiddetto green pass base).
Il personale, ove comunichi di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione, comunque, non oltre il 30 aprile 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.
Il green pass base è richiesto, altresì, per l’accesso al bar e alla mensa di lavoro nonché per la partecipazione a corsi di formazione e a concorsi pubblici.
Dal 1° al 30 aprile 2022, l’accesso a convegni e congressi è consentito esclusivamente ai
soggetti in possesso delle certificazioni verdi Covid — 19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato.
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b) avvocati, periti e ausiliari del giudice, anche di età uguale o superiore ai 50 anni:
– dal P al 30 aprile 2022 devono esibire il green pass base;
c) utenza non qualificata, parti, testimoni:
non è richiesto il green pass base o rafforzato per l’accesso ai pubblici uffici. All’atto
dell’accesso, tuttavia, sino al 30 aprile p.v. dovrà essere esibita un’autocertificazione, nel
formato reso disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa, che attesti l’assenza di stato
febbrile o di altri sintomi che possano essere collegati al Covid-19.
Il possesso della certificazione verde (anche il green pass base) non fa venir meno gli obblighi
di isolamento e di comunicazione che incombono sul soggetto che dovesse risultare positivo al SarsCov-2 o dovesse aver avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi.
Resta l’opportunità di misurare la temperatura a chi accede agli uffici.
La presente circolare dovrà essere portata a conoscenza dei magistrati, del personale amministrativo e dei tirocinanti. Per quanto non previsto in questa sede, continuano ad applicarsi le direttive sin qui adottate dal Segretariato generale della giustizia amministrativa in merito alle modalità
di controllo ( prot. n. 33850 del 15 ottobre 2021; n. 697 del 9 gennaio 2022).
Pubblicato il 31 marzo 2022 | A cura del Consiglio di Stato
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