Evoluzione nella Giurisprudenza sui Contratti di Recupero Crediti: Il Tribunale di Catania Attende Riscontro sulla Questione Sollevata da Consitalia

Evoluzione nella Giurisprudenza sui Contratti di Recupero Crediti: Il Tribunale di Catania Attende Riscontro sulla Questione Sollevata da Consitalia

Il recente pronunciamento della Suprema Corte (Cass. 28148/2023) ha segnato una svolta significativa nella giurisprudenza relativa alla nullità dei contratti stipulati tra società veicolo di cartolarizzazione e soggetti incaricati del recupero crediti non iscritti nell’albo degli intermediari finanziari, come previsto dall’art. 106 TUB. Secondo la Suprema Corte, la violazione di questa disposizione normativa non comporta automaticamente la nullità del contratto.

Questa interpretazione rappresenta un’evoluzione rispetto alla precedente giurisprudenza di merito, che tendeva a considerare tale violazione come causa di nullità negoziale. Il tribunale ha sottolineato che, sebbene la violazione dell’art. 106 TUB possa configurare un illecito amministrativo o penale, non necessariamente implica la nullità del contratto sul piano civilistico. Tale distinzione tra le conseguenze amministrative/penali e quelle civili è fondamentale per comprendere il nuovo orientamento giurisprudenziale.

Inoltre, il tribunale ha rilevato che la questione della nullità potrebbe essere soggetta a sanatoria ai sensi dell’art. 182 c.p.c., suggerendo una possibile via per regolarizzare la situazione in sede processuale. Il vizio di nullità dedotto dall’opponente è stato considerato un “grave motivo” per la concessione della sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, pur riconoscendo che tale vizio potrà essere pienamente valutato solo nel corso del processo di merito.

Nel contesto di questa evoluzione giurisprudenziale, l’associazione dei consumatori d’Italia, Consitalia, ha recentemente sollevato una questione simile presso il Tribunale di Catania. Consitalia ha chiesto al tribunale di pronunciarsi sulla validità di un contratto di recupero crediti stipulato da una società veicolo con un soggetto non iscritto nell’albo degli intermediari finanziari, mettendo in discussione la conformità del contratto all’art. 106 TUB.

L’associazione attende ora il riscontro del Tribunale di Catania, sperando che la decisione possa confermare l’orientamento della Suprema Corte e fornire ulteriori chiarimenti sulla complessa questione della nullità dei contratti di recupero crediti. La pronuncia del Tribunale di Catania potrebbe rappresentare un importante precedente per future controversie simili, influenzando significativamente la prassi operativa nel settore del recupero crediti in Italia.

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