Il TAR Sicilia Blocca Parte della Demolizione: Edilizia Libera Sì, ma No al Retroattivo per “Salva Casa”

Il TAR Sicilia Blocca Parte della Demolizione: Edilizia Libera Sì, ma No al Retroattivo per “Salva Casa”

Il TAR Sicilia, con la sentenza n. 415/2025, ha fornito un’importante chiarificazione riguardo alla questione delle demolizioni edilizie, distinguendo tra opere che rientrano nell’edilizia libera e quelle che, al contrario, necessitano di autorizzazioni specifiche. In un caso che ha coinvolto un’attività commerciale, il tribunale ha annullato in parte l’ordinanza di demolizione emessa dal Comune, sottolineando l’importanza del principio di proporzionalità.

L’ordinanza di demolizione era stata emessa dal Comune a seguito della realizzazione di alcune strutture ritenute abusive, ma il TAR ha stabilito che non tutte le opere contestate dovevano essere abbattute. Le strutture leggere e temporanee, come le coperture in telo e le vele ombreggianti, non modificano in modo permanente la volumetria o l’aspetto di un edificio e, di conseguenza, non richiedono permessi di costruire. Per queste opere, infatti, si applica il regime dell’edilizia libera, che permette di realizzare lavori senza necessità di un titolo abilitativo, a condizione che non alterino in modo significativo l’assetto urbanistico.

Inoltre, il TAR ha confermato la demolizione degli ampliamenti permanenti, come la chiusura stabile degli spazi tramite serramenti fissi e l’installazione di impianti non rimovibili, che modificano la sagoma dell’edificio. Questi interventi sono stati considerati abusivi, poiché creano un incremento volumetrico senza il necessario permesso edilizio.

Le Conclusioni dell’Editore:

La decisione del TAR Sicilia rappresenta una vittoria per il principio di proporzionalità e di giustizia amministrativa. È evidente che, sebbene i Comuni abbiano il dovere di vigilare sul rispetto delle normative edilizie, non è corretto applicare misure drastiche come la demolizione totale senza prima fare una distinzione tra opere permanenti e quelle temporanee. La giurisprudenza in questo caso conferma che le strutture leggere e facilmente amovibili non dovrebbero essere trattate alla stessa stregua di interventi che alterano in modo stabile l’aspetto e la volumetria di un edificio.

Questa sentenza va anche a smontare l’applicazione retroattiva della legge “Salva Casa”, che talvolta ha portato a ordini di demolizione ingiustificati. Il Comune di Catania, nel caso in esame, ha commesso un errore nel non fare una valutazione differenziata tra tipi di intervento, chiedendo la demolizione di strutture che non causano danni significativi al tessuto urbano.

Questa decisione si inserisce in un quadro giurisprudenziale che invita le amministrazioni locali a un uso più attento e ponderato dei propri poteri. Non tutte le infrazioni edilizie meritano la stessa risposta: la demolizione deve essere un’azione ultima e proporzionata, evitando di penalizzare eccessivamente chi ha realizzato interventi non invasivi. La sentenza del TAR Sicilia può quindi essere un punto di riferimento per i futuri casi simili, ponendo l’accento su una gestione più equilibrata delle normative edilizie.

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