di Enrico e Alessandro Licciardello L’ art. 2220 del codice civile recita che “Le scritture contabili devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione”. Esse vanno tenute in forma “cartacea” o “digitale”. Lo stesso articolo, inoltre, prevede che anche i documenti contabili (fatture emesse e di acquisto, corrispondenza ricevuta e spedita, ect.) devono...